Diversi tribunali di Italia si sono trovati ad affrontare casi di questo tipo, ma meglio non arrivare a questa eventualità.
Il cane è soggetto a microchip che corrisponde ad un solo “proprietario”: ma attenzione, l’intestazione è un atto dovuto per legge, senza escludere, di fatto, una “comproprietà”, ossia altro soggetto che lo mantenga e lo ami.
Quindi i consigli pratici sono due: alcune anagrafe canine hanno predisposto dei moduli nei quali viene indicata la proprietà ma anche il possesso, potendo aggiungere, quindi, un ulteriore nominativo di chi lo “tiene”. Se il modulo dà questa possibilità meglio inserire i dati di entrambe le parti.
Il secondo consiglio è quello di stipulare, sin da subito, un accordo scritto – in carta libera senza avvocato – firmato da entrambe le parti, in duplice copia e meglio ancora alla presenza di due testimoni, nel quale le parti dichiarano che l’animale è in “comproprietà”, assumendosi pari diritti e doveri, a prescindere dall’intestazione formale in anagrafe canina.
Questo serve come prova legale, in caso di litigio e separazione, se no si arriva ad un accordo per la gestione congiunta dell’animale.