Purtroppo di questi tempi difficili, sono tante le persone che fanno fatica a pagare tutte le spese, incappando così in uno stato di “morosità”.
Il nostro ordinamento giuridico, che ci piaccia o meno, prevede che in caso di mancato pagamento, il creditore possa agire in giudizio per recuperare la somma dovuta.
L’iter giudiziario, un po’ lungo, sfocia con il pignoramento di beni di proprietà del debitore, per essere venduti all’asta e, con il ricavato, soddisfare il creditore.
Fatta questa noiosa premessa, la domanda sorge spontanea: ma è possibile pignorare un animale oltre che beni materiali del debitore?
Per il momento, la risposta è si…ma niente panico… pignorare un animale domestico non è così automatico, vediamo perché.
Giuridicamente gli animali, seppur esseri senzienti, sono considerati come dei beni facenti parte del nostro patrimonio e, quindi, con un valore economico.
Di fatto, la pignorabilità di animali da compagnia come i cani, gatti, furetti, conigli ecc. è poco applicabile in quanto secondo la legge sono pignorabili i beni del debitore suscettibili di una valutazione economica.
Se per esempio il debitore è proprietario di un bel cane meticcio, risulta davvero difficile attribuire un determinato valore economico, in quanto il medesimo ha “solamente” un valore affettivo, sicuramente importantissimo ma inutile per soddisfare le pretese del creditore.
Diverso il caso di animali da stalla come cavalli, mucche, maiali ecc., in quanto gli stessi, seppur capaci, al pari di un cane o gatto, a donare affetto e amore al proprietario, hanno di per sé un valore economico essendo animali “da reddito”.
C’è un limite tuttavia che accomuna la sorte di tutti gli animali, a prescindere dalla relativa natura ossia, come previsto dal codice di procedura civile, l’impignorabiltà di beni con un valore affettivo ( come per esempio la fede nuziale), per evitare che il recupero del credito possa trasformarsi in una ritorsione psicologica a discapito del debitore.
Gli animali d’affezione, come ben può essere un cavallo o un maialino, rappresentano un grande valore affettivo per il proprietario e su questo aspetto, si sta basando una proposta di legge, finalizzata ad introdurre nel codice di procedura civile il divieto di pignorare animali.
Discorso diverso invece potrebbe essere fatto per un “allevamento,” per esempio di cani, avendo lo stesso un individuabile valore economico e rispetto al quale sarebbe difficile, salvo alcuni esemplari, dimostrare la sussistenza di un valore affettivo per tutti gli animali presenti.
Tuttavia, come specificato sopra, la pignorabilità degli animali d’affezione non è di fatto una strada percorribile.
Ma ci sono altri casi in cui si possa perdere la proprietà del proprio animale?
In caso di maltrattamento, la legge prevede la possibilità di effettuare il sequestro in attesa di giudizio, affidando l’animale, temporaneamente, ad una struttura o a terza persona, che assumerà la qualifica di custode.
Molti sono i casi di sequestro penale, come per esempio di cuccioli di razza provenienti dall’estero, che vengono affidati a persone in attesa della definizione del procedimento.
In caso di condanna o patteggiamento, l’animale viene confiscato e, in tal modo, sottratto definitivamente al precedente proprietario.
E’ possibile inoltre confiscare un animale in caso di illecito amministrativo: il regolamento del comune di Roma, per esempio, prevede che, in caso di accattonaggio con qualsiasi animale di qualunque età, oltre che applicare una sanzione che può arrivare fino a 300 euro, viene prevista la confisca di quest’ultimo.
~~Sequestro e confisca sono mezzi leciti previsti dall’ordinamento in caso di violazione della normativa e, indirettamente, uno strumento di tutela per l’animale ( si pensi al caso di maltrattamento).
In riferimento al pignoramento, seppur di fatto difficilmente attuabile, auspichiamo una riforma della normativa in tal senso, perché gli animali sono esseri senzienti e non cose da vendere all’asta per il recupero di un credito.