Durante il periodo natalizio abbiamo assistito ad una intensa campagna mediatica indirizzata all’incentivo di adottare un animale e di non andare in negozio a comprare il nostro pet… Già, i canili e le associazioni animaliste hanno liste lunghissime di animali in cerca di famiglia, non solo cane e gatto ma conigli, furetti, topini, ratti e chi più ne ha più ne metta. Comunque, giustamente, ognuno è libero di decidere liberamente e secondo le proprie preferenze. Ecco dunque qualche piccolo consiglio pratico per stare “all’occhio”da vendite pericolose per il consumatore e che fomentano un vera e propria tratta di animali.
Anzitutto ricordiamo che il nostro pet, come ogni animale, viene considerato, secondo l’ordinamento giuridico, una cosa, una res, un oggetto. Pertanto, l’acquisto dell’animale segue regole definite dalla normativa in materia, con tanto di “garanzia” in caso di difetti. Citiamo anzitutto l’ art. 1496 del Codice Civile che recita: Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono. (art. 1490 ss.) In parole semplici significa che se vi accorgete che l’animale acquistato presenta una malattia, potete avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto, ma nei termini e nei modi previsti dalla legge. Risulta importante segnalare al venditore l’eventuale malattia dell’animale, non solo per esercitare il proprio diritto ma anche per tutelare altri potenziali acquirenti e, soprattutto, per fare in modo che l’allevatore faccia i dovuti controlli ed evitare che altre cucciolate possano avere una malattia.
Il consiglio pratico, pertanto, è quello di inviare subito al venditore una raccomandata a.r. allegando idonea documentazione comprovante che il nostro animale presenta dei problemi, tenendo comunque presente che si è sempre in tempo ad integrare la medesima anche successivamente. La richiesta dovrà essere diretta alla richiesta del pagamento di tutte le spese sostenute per la cura del nostro amico e la restituzione del prezzo corrisposto per l’acquisto. Attenzione ai termini, la normativa di cui al Codice civile prevede la denuncia entro 8 giorni dalla scoperta di un vizio che si sia manifestato entro 1 anno dalla consegna dell’animale; termini ristretti ma, tuttavia, dottrina e giurisprudenza di recente iniziano a considerare l’acquirente di un pet alla stregua di un vero e proprio consumatore e, quindi, con tanto di applicazione della normativa di cui al Codice del Consumo, allungano così i termini per l’esercizio dell’azione: denuncia entro 2 mesi dalla scoperta del vizio rilevato nei 2 anni dalla consegna del “bene”. Ultimo consiglio, pretendete sempre e senza eccezioni di ottenere subito dal venditore del cane e gatto il libretto sanitario contente le cure e vaccinazioni eseguite sull’animale, conoscerne la provenienza e, se trattasi di un cane, che lo stesso sia dotato di microchip. Ricordiamo infatti che in Italia sussiste il reato di traffico illecito di animali da compagnia (ne parleremo in altra occasione) e, grazie a questa normativa abbiamo il diritto di conoscere con certezza la provenienza del nostro amico, la sua età, le cure veterinarie che sono già state fatte, insomma tutte nozioni che abbiamo diritto di ottenere dal venditore.
Infine, altra “pratica”, molto triste, che segnaliamo risulta essere la vendita di animali on line, attraverso siti internet dedicati all’acquisto di un pet, di tutti i generi, dal cane al gatto all’animale esotico: diffidate da tali acquisti ad occhio chiuso ma pretendete sempre, per tutelarvi, di conoscere personalmente il vostro venditore. Per il resto, ci piace terminare con l’invito, fatto con il cuore, di valutare sempre l’adozione del nostro amico peloso, donando una vita degna ad animali in attesa di casa.