Eccesso di velocità e codice della strada: parole che fanno impallidire tutti i conducenti di veicoli. Sappiamo che, a causa di tanti gravi episodi sulla strada, il legislatore è molto severo al riguardo, sanzionando con multe salatissime e sottraendo i punti dalla patente ai conducenti indisciplinati.
Ebbene, la stessa legge prevede che, in occasione del verificarsi di particolari situazioni, non si risponda delle violazioni amministrative commesse e, quindi, anche delle violazioni al codice della strada. Per essere più precisi: la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” disciplina all’art. 4 le “Cause di esclusione della responsabilità”, mediante il quale “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” (…) Stato di necessità: questa locuzione interessa in maniera particolare il caso che ci accingiamo ad analizzare e che dimostra come, sempre più, anche l’interpretazione normativa sia “sensibile” e “attenta” alla tutela degli animali.
Il caso si riferisce ad un medico veterinario che proponeva ricorso avverso la notifica di una sanzione per la violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità. Il ricorrente, infatti, era stato contattato da una propria cliente preoccupata per lo stato di salute del proprio cane il quale, dalla descrizione dei fatti, pareva avere i sintomi di una grave forma di avvelenamento. Il medico veterinario, pertanto, al fine di salvare l’animale e, anche in base alla propria etica professionale, si recò dalla cliente nel più breve tempo possibile incorrendo in tal modo nella violazione per eccesso di velocità sanzionato dal Codice della Strada. L’automobilista sanzionato non si è arreso e, con tanto di ricorso al Giudice di Pace, supportato dalla documentazione probatoria, ha chiesto l’annullamento della sanzione, in quanto era stato costretto a violare la norma per la necessità di prestare soccorso all’animale e, pertanto, in presenza di uno stato di necessità. Il Giudice di Pace di Offida (AP), con sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012, ha dato ragione al medico veterinario mediante l’accoglimento del ricorso ed annullando la sanzione per eccesso di velocità. Nella sentenza, infatti, si legge che “il principio dello stato di necessità, previsto dall’art. 4 della Legge n. 689/81 ( da noi richiamata sopra) vada applicato anche se la circostanza riguarda gli animali”. Il Giudice ha sottolineato nella motivazione, la sussistenza di ampia legislazione in merito alla tutela degli animali d’affezione, dalla legge sul maltrattamento e l’abbandono ( si ricordano le disposizioni di cui al Codice Penale), alla legge sulla tutela degli animali d’affezione e prevenzione randagismo, Legge n. 281/91, alla legge n. 120 del 29 luglio 2010 sulle “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
In particolare, il Giudice di Pace, mediante il richiamo della normativa citata, ha rilevato che sussiste un obbligo giuridico di soccorrere gli animali feriti o che abbiano la necessità di avere soccorso e ha ritenuto che “il ricorso sia da accogliere in quanto il ricorrente ha commesso il fatto nell’adempimento di un proprio dovere professionale”: Il caso citato rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti animali e, inoltre, il ribaltamento dell’interpretazione sullo stato di necessità in riferimento agli animali. Sussistono, infatti, pronunce precedenti differenti rispetto a quella suindicata. In particolare, si osserva un altro caso, risalente al 2008, in cui una veterinaria livornese aveva anch’essa preso una multa per eccesso di velocità, al fine di prestare urgente soccorso ad un animale ferito ma, in questo caso, la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso della p.a., aveva ritenuto che l’emergenza va considerata solo se in pericolo c’è la vita degli esseri umani e, gli animali, non rientravano nella categoria di questi diritti. Insomma, interpretazione che, al momento e per fortuna, pare essere stata ampiamente superata.
Facciamo inoltre presente, come richiamato anche nella sentenza del Gdp di Offida che, mediante la Legge n. 120/10, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, è stato introdotto una importante ed ulteriore disposizione a tutela dei diritti degli animali. L’art. 189, comma 9 bis, del Codice della Strada prevede la violazione che possiamo definire, amichevolmente” “omissione di soccorso” di animali feriti, in occasione di un sinistro stradale. “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Inoltre, “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.” Tale modifica al Codice della Strada, ha inoltre introdotto la possibilità dell’uso di sirena e lampeggiante anche per le ambulanze e i mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l’eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale).
In definitiva, come possiamo constatare dalla riforma legislativa menzionata e dalla importante ed innovativa pronuncia giurisprudenziale, anche gli animali ( non solo d’affezione!!) hanno diritto ad essere soccorsi qualora feriti o in grave pericolo. Una modifica normativa che segna un grande passo di civiltà per ogni essere vivente.
Ricordiamo, infine, avvicinandosi il periodo delle gite fuori porta e delle amate vacanze, la possibilità di portare con i noi il nostro pet: la legge, infatti, ci da il diritto di trasportarlo in macchina e pure sulle due ruote, ma non solo….. Vedremo, quindi, in seguito, come poter esercitare il nostro diritto nel pieno rispetto delle regole.